Pagine del sito di uno studio professionale: guida 2026
In sintesi. Il sito di uno studio professionale ha bisogno di otto pagine base: home, chi siamo con scheda dei singoli professionisti, indice delle aree di attività, una pagina dedicata per ogni servizio, metodo di lavoro, contatti, blog e pagine legali. Su questa struttura si innestano vincoli deontologici diversi per categoria. Avvocati e commercialisti non possono pubblicare i nomi dei propri clienti. Gli studi sanitari non possono pubblicare offerte, sconti o promozioni. Gli studi tecnici hanno i margini più ampi e possono mostrare portfolio e referenze. La domanda corretta non è quante pagine servono, ma quali pagine il tuo Ordine ti consente di pubblicare.
- Le otto pagine base di uno studio professionale
- Le informazioni obbligatorie per legge
- Studi legali: le pagine vietate dal Codice Deontologico Forense
- Studi medici e odontoiatrici: il vincolo della legge Boldi
- Commercialisti: il codice del 2024 e le nuove regole sull'IA
- Architetti, ingegneri e geometri: i margini più ampi
- Tabella comparativa: quali pagine per quale professione
- Come scegliere quali pagine realizzare per prime
- Tre errori ricorrenti nei siti degli studi professionali
- Domande frequenti
- Fonti e riferimenti
Le otto pagine base di uno studio professionale
Ogni sito di uno studio professionale poggia su otto pagine. Sono le stesse per un avvocato, un dentista, un commercialista e un architetto, perché rispondono a domande identiche: chi siete, di cosa vi occupate, come lavorate, come vi raggiungo.
- Home: sintetizza attività, sede e specializzazioni. Ospita anche i dati fiscali obbligatori.
- Chi siamo: presenta lo studio e rimanda alle schede individuali.
- Scheda del singolo professionista: una pagina per ciascun titolare o associato, con titolo professionale, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione.
- Indice delle aree di attività: elenca i settori e smista il traffico verso le pagine figlie.
- Pagina dedicata per ogni servizio: una pagina per ogni area, non un elenco unico.
- Metodo di lavoro: descrive le fasi dell'incarico, i tempi e i criteri di determinazione del compenso.
- Contatti: recapiti, sedi, orari, modulo, mappa.
- Pagine legali: privacy policy, cookie policy e note legali.
A queste si aggiunge il blog, non obbligatorio ma decisivo per intercettare le ricerche informative e per farsi citare dai motori generativi.

Le informazioni obbligatorie per legge
Tre obblighi valgono a prescindere dalla professione e vanno verificati prima di ragionare di grafica.
Il primo riguarda la partita IVA in home page. L'articolo 35, comma 1, del DPR 633/1972 impone a ogni soggetto passivo IVA con un sito relativo all'attività di indicare il numero identificativo. La Risoluzione 60/E del 16 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo riguarda anche i siti puramente informativi, senza commercio elettronico. In pratica il dato va nel footer, visibile da ogni pagina.
Il secondo riguarda l'identificazione del professionista. Per gli avvocati, l'articolo 35, comma 3, del Codice Deontologico Forense impone di indicare titolo professionale, denominazione dello studio e Ordine di appartenenza in ogni informazione al pubblico.
Il terzo è il più frainteso. L'articolo 5 del DPR 137/2012 obbliga a comunicare al cliente estremi e massimali della polizza professionale al momento dell'assunzione dell'incarico, non a pubblicarli sul sito. Chi li mette online lo fa per scelta, non per obbligo.
Studi legali: le pagine vietate dal Codice Deontologico Forense
Per gli studi legali il perimetro è definito dagli articoli 17 e 35 del Codice Deontologico Forense. L'articolo 17 consente di informare su attività professionale, organizzazione e struttura dello studio, specializzazioni e titoli scientifici posseduti.
I divieti pesano sulla struttura del sito. L'articolo 35, comma 8, vieta di indicare nelle informazioni al pubblico il nominativo dei clienti o delle parti assistite, anche quando questi acconsentono. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, ha confermato il divieto anche quando il nome del cliente sia già di dominio pubblico e ha sanzionato la riproduzione sul sito di una notizia di stampa relativa a un'operazione societaria assistita dallo studio. Ne consegue che la pagina "I nostri clienti" e la vetrina di loghi non sono realizzabili.
L'articolo 35, comma 2, vieta le informazioni comparative con altri professionisti e quelle suggestive. Il comma 6 vieta di indicare nominativi di professionisti e terzi non collegati in modo organico o diretto allo studio, quindi la pagina "Network" richiede attenzione.
Il divieto sui nominativi si estende alle recensioni. Pubblicare sul sito una testimonianza firmata con nome e cognome del cliente significa indicarne il nominativo in un'informazione al pubblico. La stessa cautela vale per il widget che replica le recensioni Google all'interno del sito, dove i nomi degli autori sono visibili. Le recensioni sulla scheda Google restano fuori dal controllo dello studio, che non le pubblica.
Un chiarimento utile: i commi 9 e 10 dell'articolo 35, quelli che imponevano il dominio proprio senza reindirizzamento e vietavano i riferimenti commerciali nel sito, sono stati abrogati dal CNF nel 2016. Molti articoli online li citano ancora come vigenti.
Studi medici e odontoiatrici: il vincolo della legge Boldi
Gli studi sanitari hanno il regime più stringente. L'articolo 1, comma 525, della Legge 145/2018 è stato riscritto dalla Legge 103/2023, di conversione del DL 69/2023, dopo i rilievi della Commissione europea nel caso NIF 2020/4008.
Il testo vigente consente le informazioni previste dal Decreto Bersani, funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, ed esclude qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, comprese le comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. La modifica ha sostituito il termine "promozionale" con "attrattivo": un messaggio informativo, prima a rischio, oggi lo è meno.
Sul piano delle pagine questo significa niente sezione promozioni, niente countdown, niente prezzi barrati. La pagina prezzi resta ammessa se espone i costi in modo asciutto. Il Direttore Sanitario va indicato con nome, titolo, Ordine e numero di iscrizione: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3467/2018, ha confermato la chiusura per sei mesi di una clinica odontoiatrica per la mancata indicazione in una campagna pubblicitaria.

Commercialisti: il codice del 2024 e le nuove regole sull'IA
Il Codice deontologico CNDCEC approvato il 21 marzo 2024, aggiornato nella seduta del 20 novembre 2025, dedica alla materia l'articolo 44. La pubblicità informativa è libera, ma le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette, e non possono essere comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive. Il comma 3 aggiunge un criterio operativo preciso: ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi.
Il comma 4 vieta di menzionare i nominativi dei clienti, anche con il loro consenso, e di promuovere attività di altri soggetti. Il comma 11 stabilisce che il sito del professionista o dello studio associato non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari. È lo stesso divieto abrogato per gli avvocati nel 2016, ma per i commercialisti resta in vigore.
L'articolo 24, comma 7, vieta di pubblicizzare prestazioni gratuite o a prezzi simbolici. La landing page "Prima consulenza gratuita", diffusa nel settore, è quindi fuori perimetro.
Novità rilevante per la pagina "Come lavoriamo": dal 21 novembre 2025 l'articolo 21, comma 10, impone di comunicare al cliente le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'erogazione della prestazione, con linguaggio chiaro e anche nella documentazione prodotta.
Architetti, ingegneri e geometri: i margini più ampi
Gli studi tecnici operano sotto l'articolo 4 del DPR 137/2012, che ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto attività, specializzazioni, titoli posseduti, struttura dello studio e compensi richiesti. La pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Per gli architetti si aggiunge il Codice Deontologico CNAPPC in vigore dal 2 dicembre 2024. L'articolo 7 impone il dovere di riservatezza sulle notizie e informazioni riservate ricevute, anche dopo la cessazione del rapporto, ma non contiene un divieto espresso di citare i committenti equivalente a quello forense.
La conseguenza pratica è che un architetto può pubblicare il portfolio progetti con committente, luogo e anno, a condizione di ottenere il consenso e di non divulgare informazioni coperte da riservatezza. È il vantaggio competitivo strutturale di questa categoria: la pagina progetti è insieme la prova del lavoro e un motore di traffico organico. Per ingegneri e geometri, che hanno codici deontologici distinti, la verifica va fatta sul testo del proprio Consiglio Nazionale.
Restano validi gli obblighi comuni: partita IVA in home page, dati dell'eventuale società tra professionisti ai sensi dell'articolo 2250 del Codice Civile, informativa privacy conforme al GDPR.
Tabella comparativa: quali pagine per quale professione
| Pagina o elemento | Avvocati | Sanitari | Commercialisti | Tecnici |
|---|---|---|---|---|
| Partita IVA in home | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
| Elenco clienti o loghi | Vietato | Con limiti | Vietato | Ammesso |
| Case study con nome cliente | Vietato | Con limiti | Vietato | Ammesso |
| Portfolio o galleria lavori | Con limiti | Con limiti | Con limiti | Ammesso |
| Recensioni e testimonianze | Con limiti | Vietate se suggestive | Con limiti | Ammesse |
| Pagina compensi o listino | Ammessa | Ammessa | Ammessa | Ammessa |
| Sconti, offerte, promozioni | Con limiti | Vietati | Vietati | Ammessi |
| Prima consulenza gratuita | Con limiti | Vietata | Vietata | Ammessa |
| Confronto con concorrenti | Vietato | Vietato | Vietato | Con limiti |
| Direttore Sanitario in evidenza | Non pertinente | Obbligatorio | Non pertinente | Non pertinente |
| Riferimenti commerciali nel sito | Ammessi dal 2016 | Con limiti | Vietati | Ammessi |
La colonna dei sanitari riporta "con limiti" dove la valutazione dipende dal carattere attrattivo e suggestivo del contenuto, che la norma non definisce in modo puntuale.
Come scegliere quali pagine realizzare per prime
L'ordine di realizzazione conta più del numero totale. Quattro criteri decisionali, in sequenza.
Primo criterio: obbligo di legge. Partita IVA, privacy policy, cookie policy e, per i sanitari, Direttore Sanitario. Sono pagine ed elementi che non producono contatti ma evitano sanzioni.
Secondo criterio: volume di ricerca reale. Verifica quali aree di attività generano domanda nella tua zona prima di scrivere una pagina per ciascuna. Una pagina servizio senza ricerche alle spalle occupa tempo e non porta traffico.
Terzo criterio: fase del percorso decisionale. Le pagine servizio intercettano chi ha già un problema definito. Le schede dei professionisti intercettano chi ha già il tuo nome e sta valutando. Il blog intercetta chi non sa ancora di aver bisogno di te. Se hai poco tempo, parti dalle pagine servizio.
Quarto criterio: sostenibilità dell'aggiornamento. Un blog abbandonato dopo tre articoli comunica meno di un sito senza blog. Apri la sezione quando hai un calendario editoriale sostenibile.

Tre errori ricorrenti nei siti degli studi professionali
Errore uno: la pagina servizi unica. Elencare dodici aree di attività in una sola pagina impedisce il posizionamento su ognuna. Google e i motori generativi hanno bisogno di una pagina per intento di ricerca.
Errore due: la vetrina clienti. Per avvocati e commercialisti è un illecito disciplinare, non una scelta discutibile di marketing. Il sostituto corretto è la descrizione del tipo di incarico, senza elementi identificativi.
Errore tre: il template generalista. I template per studi professionali replicano spesso strutture pensate per agenzie e software house, con sezioni "clienti", "premi" e claim comparativi. Tre categorie professionali su quattro non possono utilizzarle.
Domande frequenti
Quante pagine deve avere il sito di uno studio professionale?
Otto pagine coprono il minimo funzionale: home, chi siamo, scheda professionista, indice aree di attività, pagina servizio, metodo di lavoro, contatti e pagine legali. Il numero cresce con le aree di attività, perché ognuna richiede una pagina dedicata. Uno studio con cinque specializzazioni arriva a dodici o tredici pagine, blog escluso.
Un avvocato può pubblicare i nomi dei clienti sul sito?
No. L'articolo 35, comma 8, del Codice Deontologico Forense vieta di indicare nelle informazioni al pubblico il nominativo dei clienti o delle parti assistite, anche quando questi abbiano dato il consenso. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, ha esteso il divieto anche ai casi in cui il nome sia già pubblico attraverso la stampa.
È obbligatorio pubblicare la partita IVA sul sito?
Sì. L'articolo 35, comma 1, del DPR 633/1972 impone a ogni titolare di partita IVA con un sito relativo all'attività di indicarne il numero nella home page. La Risoluzione 60/E del 2006 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'obbligo riguarda anche i siti usati a soli fini informativi o pubblicitari. Il footer è la collocazione più diffusa.
Uno studio odontoiatrico può pubblicare i prezzi sul sito?
Sì, l'indicazione dei costi rientra tra le informazioni ammesse dal Decreto Bersani, richiamato dal comma 525 della Legge 145/2018. Vietata è invece la presentazione promozionale del prezzo. Sconti, offerte a tempo e pacchetti scontati ricadono nel divieto di elementi attrattivi e suggestivi introdotto dalla Legge 103/2023.
Serve un blog sul sito di uno studio professionale?
Non è obbligatorio. È però lo strumento più diretto per intercettare le ricerche informative, dove le pagine servizio non arrivano, e per fornire ai motori generativi materiale citabile — il terreno della SEO e della GEO. Si tratta di una valutazione operativa, non di un dato misurato. La condizione è la continuità: pochi contenuti aggiornati valgono più di molti abbandonati.
Un commercialista può offrire la prima consulenza gratuita sul sito?
No. L'articolo 24, comma 7, del Codice deontologico CNDCEC vieta di proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite o a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. La formula alternativa conforme è un primo contatto conoscitivo, senza qualificarlo come prestazione professionale gratuita.
Cosa deve indicare uno studio medico riguardo al Direttore Sanitario?
Nome, cognome, titolo professionale, Ordine provinciale di iscrizione e numero. L'indicazione è richiesta nelle comunicazioni informative della struttura. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3467/2018, ha confermato la sanzione della chiusura per sei mesi di una clinica odontoiatrica che aveva omesso il dato in una campagna pubblicitaria.
Le pagine legali contano per il posizionamento?
Non portano traffico, ma incidono sulla valutazione di affidabilità del sito. Privacy policy, cookie policy e note legali complete, con dati identificativi verificabili, sono segnali di trasparenza che i motori usano insieme ad altri elementi. La loro assenza espone inoltre a sanzioni del Garante Privacy e dell'Agenzia delle Entrate.
Fonti e riferimenti
- Consiglio Nazionale Forense, Codice Deontologico Forense, testo aggiornato alla delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 (in vigore dal 7 aprile 2026), articoli 17 e 35.
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, sul divieto di indicare i nominativi dei clienti.
- Consiglio Nazionale Forense, delibera del 22 gennaio 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, di abrogazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 35.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 525 e 536.
- Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione del DL 13 giugno 2023, n. 69, che sostituisce il comma 525.
- Ministero della Salute, nota della Direzione generale trasmessa con Comunicazione FNOMCeO n. 127 del 26 ottobre 2023.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 3467/2018, sull'indicazione del Direttore Sanitario.
- CNDCEC, Codice deontologico della professione, approvato il 21 marzo 2024 e modificato il 20 novembre 2025, articoli 21, 24 e 44.
- CNAPPC, Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in vigore dal 2 dicembre 2024, articolo 7.
- DPR 7 agosto 2012, n. 137, articoli 4 e 5.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35, comma 1, e Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006.
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